Onorevoli Colleghi! - La figura dell'ottico è stata introdotta nell'ordinamento normativo italiano come arte ausiliaria delle professioni sanitarie con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
      Le associazioni professionali che rappresentano la categoria degli ottici-optometristi hanno più volte richiesto una revisione degli ambiti professionali dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie dell'ottico ormai considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa degli ultimi anni.
      Nella XIII legislatura il Ministero della sanità ritenne di avviare un processo di revisione delle mansioni previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e della relativa formazione.
      A tale fine si svolsero una serie di incontri con le associazioni professionali degli ottici-optometristi e con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
      Dopo ripetuti incontri si giunse alla definizione di uno schema di provvedimento, apprezzato dalla categoria degli ottici-optometristi che, individuando il nuovo profilo professionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, prevedeva una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si conseguiva il titolo abilitante alla relativa professione sanitaria.
      La fine della legislatura aveva interrotto l'iter del provvedimento.
      Nella XIV legislatura il Ministero della salute ha formulato un nuovo testo che è

 

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stato inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere.
      Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 2002, n. 1195/2002, ha respinto il predetto decreto ritenendo che «l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione ha fatto venir meno il potere regolamentare statale nella materia delle professioni (...) iscritta tra le materie di legislazione corrente, rispetto alle quali lo Stato può esprimersi solo in via legislativa mediante la determinazione di principi fondamentali». Infatti, continuano i giudici del Consiglio di Stato «nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti delle discipline che richiedono, per gli interessi visibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti princìpi fondamentali); va riconosciuto invece alla legge regionale (legittimata nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di princìpi fondamentali».
      Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione) e i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie).
      «Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie (conclude il Consiglio di Stato) va pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa con princìpi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione».
      Dopo questa pronuncia, l'esame del testo di legge è continuato ma non si è giunti alla sua definitiva approvazione; di conseguenza, si ripresenta la proposta di legge all'inizio della nuova legislatura, considerate le dimensioni della categoria interessata e le sue legittime aspettative.
      Gli ottici in Italia, infatti, sono circa 28 mila e lavorano in circa 11 mila aziende muovendo un fatturato di oltre 1 miliardo di euro annui.
      Si rende necessario ed urgente, così come chiede la categoria, giungere a un aggiornamento della normativa in modo da rendere i nostri ottici-optometristi concorrenziali e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea e con le Nazioni più evolute.
      Onorevoli colleghi, si esprime la convinzione che la presente proposta di legge nel soddisfare le esigenze descritte rappresenta un intervento che sarà molto favorevolmente considerato anche dagli utenti.
      Si confida, perciò, nella sensibile e positiva accoglienza della presente proposta di legge.
 

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